Il franchising è un modello commerciale ampiamente diffuso a livello internazionale, che consente ad un’impresa di espandersi in un determinato territorio mediante la cessione ad un imprenditore terzo, del proprio marchio, del know-how, dell’esperienza e dei metodi commerciali per la produzione o la distribuzione di beni o servizi.
In Ucraina il rapporto di franchising è formalmente definito come contratto di concessione commerciale (dohovir komertsiynoyi kontsesiyi) ed è disciplinato dal Codice Civile (Capitolo 76, artt. 1115–1129) e dal Codice Commerciale (Articolo 67, che rientra nel Capitolo 36).
Ai sensi della normativa locale, nel contratto di concessione commerciale una parte (l’avente diritto) si obbliga, verso corrispettivo, a concedere all’altra parte (l’utilizzatore) la facoltà di utilizzare un complesso di diritti facenti capo alla prima parte, secondo le pattuizioni intercorse, per la produzione e/o la vendita di determinati beni o per la fornitura di servizi. A questo proposito, si tenga in considerazione che la terminologia giuridica ucraina si discosta dalla prassi internazionale: il franchisor è infatti denominato “avente diritto”, mentre il franchisee è chiamato “utilizzatore”.
Oggetto dei diritti e modello di business
Il contratto di concessione commerciale comporta tipicamente il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale, inclusi marchi, disegni industriali, invenzioni, opere protette dal diritto d’autore e segreti commerciali, nonché l’esperienza commerciale e la reputazione aziendale possedute dall’avente diritto. In sostanza, all’utilizzatore non viene ceduto soltanto un marchio, bensì un modello di business già operativo e comprovato.Possono essere parti del contratto sia persone fisiche che persone giuridiche esercenti attività imprenditoriale. Ciò consente alle società italiane di collaborare con partner locali senza necessariamente costituire una propria entità giuridica in Ucraina, sebbene la struttura concreta dipenda dal modello di business prescelto.
Forma del contratto ed elementi essenziali
In Ucraina il contratto di concessione commerciale deve essere concluso per iscritto, pertanto lo scambio di corrispondenza o l’adozione di accordi informali non è sufficiente. L’inosservanza di tale requisito comporta la nullità del contratto, con conseguenti rischi significativi per entrambe le parti.Da un punto di vista pratico, la conclusione di un contratto di concessione commerciale è possibile soltanto dopo che il marchio dell’avente diritto sia stato registrato in Ucraina o, quantomeno, abbia superato positivamente la fase di esame.
Il contenuto del contratto dipende in larga misura dal settore, dalla tipologia di attività e dalla struttura del sistema di franchising. Tuttavia, vi sono alcuni elementi che rivestono carattere essenziale e pertanto debbono essere sempre presenti, a prescindere dal settore in cui si opera.
In primo luogo, il contratto deve definire con chiarezza l’ambito dei diritti di proprietà intellettuale concessi all’utilizzatore. Ciò include, in particolare, il diritto di utilizzare marchi, denominazioni commerciali, disegni industriali e altri oggetti protetti.
Parimenti rilevante è il trasferimento dell’esperienza commerciale e della reputazione aziendale. Nella prassi, ciò comprende il know-how – inteso come informazione riservata appartenente all’avente diritto e non soggetta a registrazione statale – nonché attività di consulenza continuativa, documentazione operativa, programmi di formazione e supporto in ambito commerciale.
Un altro elemento essenziale è il corrispettivo spettante all’avente diritto. Questo può assumere varie forme, quali un contributo iniziale forfettario (entry fee), pagamenti periodici sotto forma di royalty, o una combinazione di entrambi. La normativa ucraina non impone limiti stringenti in merito alla strutturazione di tali pagamenti, ma nella prassi essi devono essere definiti in modo chiaro al fine di prevenire controversie e garantire la conformità alla normativa fiscale e valutaria, che subisce delle deroghe alla luce della vigenza della legge marziale.
Clausole contrattuali ulteriori
Oltre a questi elementi essenziali, il contratto disciplina solitamente una serie di aspetti pratici, tra cui l’ambito dei diritti dell’utilizzatore, gli obblighi e la responsabilità delle parti, le modalità di modifica del contratto, le condizioni di risoluzione, i meccanismi di risoluzione delle controversie, la durata e il territorio in cui i diritti possono essere esercitati.Territorio e durata
Particolare attenzione deve essere prestata alle clausole territoriali. Se il contratto non specifica il territorio di operatività, la normativa ucraina potrebbe interpretare i diritti dell’utilizzatore come estesi all’intero territorio nazionale. Per i franchisor italiani che intendono gestire un’espansione controllata, ciò potrebbe generare conseguenze indesiderate, quali la perdita di concedere l’esclusività ad altre imprese in determinate regioni.La durata del contratto costituisce un ulteriore aspetto rilevante. Se il contratto non prevede un termine determinato, ciascuna parte ha diritto di recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno sei mesi, salvo che non sia stato concordato un termine più lungo. È pertanto consigliabile definire chiaramente sia la durata sia le condizioni di risoluzione, al fine di garantire stabilità e prevedibilità.
Esclusività e limitazioni
I contratti di concessione commerciale possono altresì prevedere regimi di esclusiva. Ad esempio, l’avente diritto può impegnarsi a non concedere diritti analoghi ad altri utilizzatori all’interno di un determinato territorio, ovvero a non svolgere attività concorrenti in tale area. Viceversa, l’utilizzatore può assumere l’obbligo di non competere con l’avente diritto o di non acquisire diritti analoghi da concorrenti. Il contratto può altresì richiedere che l’utilizzatore coordini con l’avente diritto l’ubicazione e il design dei locali commerciali, al fine di garantire l’uniformità del marchio.Al contempo, la normativa ucraina stabilisce alcune limitazioni volte a tutelare la concorrenza. In particolare, sono considerate nulle le clausole che consentono all’avente diritto di fissare i prezzi di rivendita o di imporre limiti minimi o massimi al prezzo applicato dall’utilizzatore. Parimenti, possono essere dichiarate inefficaci le clausole che limitano l’utilizzatore alla vendita di beni o servizi esclusivamente a una determinata categoria di clienti o esclusivamente a clienti situati in un determinato territorio.