Il quadro normativo di riferimento in Ucraina per l’adempimento delle obbligazioni civili è rappresentato dalle disposizioni contenute nel Codice Civile - nello specifico agli articoli 509, 525 e 526 - nel Codice Commerciale e nella legislazione speciale che disciplina le procedure esecutive.
Precedentemente, e sino al 28 agosto 2025, l‘adempimento delle obbligazioni in capo ad una persona giuridica era regolato dal Codice Commerciale, mentre oggi, a seguito di una novella legislativa dello scorso anno, la obbligazioni, i contratti e le responsabilità connesse all’esecuzione di una prestazione da parte di un’impresa, sono state demandate alla disciplina contenute nel Codice Civile.
Per recuperare un credito commerciale in Ucraina, è fortemente raccomandabile alle aziende straniere far precedere all’avvio di un contenzioso lo svolgimento di un tentativo di recupero stragiudiziale.
Sebbene in base alla legge locale la predisposizione e la notifica di una diffida non sia più necessaria per poter dar avvio al recupero forzoso - salvo diversa indicazione contrattuale - l’invio al debitore di una intimazione rimane una pratica altamente efficace.
In caso di ulteriore inadempimento, non vi sarà altra strada da intraprendere se non quella dell’instaurazione di un procedimento giudiziario, al fine di ottenere un titolo esecutivo per dar luogo all’esecuzione forzata.
L’Autorità Giudiziaria ucraina è da considerarsi competente a decidere sull’inadempimento del debitore nel caso in cui ciò sia previsto dalla clausola di risoluzione delle controversia nel contratto tra le parti. Se invece l’accordo prevede la competenza del foro italiano, il procedimento dovrà essere instaurato nel nostro Paese. In assenza di contratto, invece, il procedimento giudiziario dovrà essere instaurato presso il foro generale del debitore ucraino.
Le controversie commerciali che coinvolgono persone giuridiche straniere ed ucraine vengono trattate dai Tribunali Commerciali dell’Ucraina, che operano all’interno di un quadro procedurale specializzato per i casi societari. I procedimenti civili in Ucraina sono prevalentemente cartolari, ovvero sono basati sui documenti: le prove scritte quali contratti, allegati, fatture, certificati di consegna e accettazione, verbali di conciliazione e corrispondenza commerciale giocano un ruolo determinante.
Una volta ottenuta una decisione favorevole al creditore, la controversia entra nella fase esecutiva, spesso più complessa e sensibile ai tempi rispetto alla causa di merito.
Esecuzione delle decisioni giudiziarie in Ucraina
L’esecuzione delle decisioni giudiziarie in Ucraina è disciplinata dalla Legge dell’Ucraina “Sulle procedure esecutive”. L’Italia non ha stipulato un trattato bilaterale con l’Ucraina in materia di riconoscimento ed esecuzione reciproca delle decisioni giudiziarie. Tuttavia, sia l’Italia che l’Ucraina sono parte della Convenzione dell’Aja del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere in materia civile o commerciale, con la conseguenza che un provvedimento emesso in Italia potrà essere riconosciuto in Ucraina.
Ai sensi della Convenzione, i giudici non procedono a un riesame del merito della sentenza, ma si limitano a verificare che la decisione sia definitiva ed esecutiva già in Italia, che il convenuto sia stato regolarmente citato in giudizio e che il riconoscimento non contrasti con l’ordine pubblico ucraino.
Sia nel caso di provvedimento emesso in Ucraina che di provvedimento emesso in Italia, l’esecuzione in Ucraina potrà essere effettuata da ufficiali giudiziari statali o da c.d. “agenti esecutivi” privati, a seconda della scelta del creditore e delle specificità del caso.
Gli effetti dell’azione esecutiva sono molteplici: il debitore potrà essere inserito nel Registro Unificato dei Debitori; i suoi beni mobili, gli immobili ed i conti correnti potranno essere pignorati. Ovviamente, l’efficacia dell’esecuzione dipende in larga misura dall’avvio tempestivo del procedimento e dall’individuazione dei beni del debitore, al fine di evitare che nelle more delle quest’ultimo possa distrarre tutto o parte del suo patrimonio dall’azione del creditore.